Disposizioni generali

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come da ultimo modificato ad opera del D.Lgs. 97/2016, disciplina la  libertà di accesso  di  chiunque  ai  dati  e  ai  documenti  detenuti  dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui  all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti  relativi  alla tutela  di interessi  pubblici  e  privati  giuridicamente  rilevanti,   tramite l'accesso  civico  e   tramite   la pubblicazione   di   documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

In particolare, l’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», introdotto dal citato d.lgs. 97/2016, al comma 2, ne estende l’applicabilità anche alle società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”  che sono tenute ad applicare la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all’organizzazione sia all’attività svolta, «in quanto compatibile».

La presente sotto-sezione “Disposizioni generali” contiene gli atti  di carattere normativo e amministrativo che regolano l’istituzione, l’organizzazione e  l’attività di Finpiemonte.